IMPRENDITORE SEI “ADEGUATO”?

L’art 2086 del Codice Civile ti obbliga ad esserlo!

Il fatturato delle imprese è messo a rischio ogni giorno da eventi che – se non correttamente gestiti – possono irrimediabilmente vanificare anni di sacrifici. A questa affermazione avrai sicuramente pensato alle conseguenze della crisi pandemica. Se invece ti dicessimo che NON è proprio così?  La risposta la fornisce il Legislatore con l’introduzione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs n.14 del 12/01/2019) che ha introdotto importanti novità volte a cambiare radicalmente prospettiva, introducendo temi di natura anglosassone quali il going concern ossia la Continuità Aziendale.

Cioè, la capacità di compiere ogni giorno delle azioni che garantiscano un futuro migliore, azioni che permettono letteralmente di andare avanti. Ora, se un’azienda compie tali azioni dovrà trovarsi in una condizione tale da preservare:

1. l’equilibrio economico della gestione col conseguimento di ricavi superiori ai costi di esercizio;

2. remunerazione del capitale di rischio;

3. equilibrio finanziario della gestione;

4. soddisfacimento delle aspettative degli shareholders aziendali.

Se queste condizioni sono presenti l’azienda potrà continuare al meglio la propria attività nel futuro, e così manterrà la vera continuità aziendale, appunto il going concern, cosa invece molto diversa dalla più tradizionale continuità aziendale basata sul bilancio.

Se un’impresa deve compiere ogni giorno delle azioni per garantire il mantenimento di quei famosi quattro punti, il suo controllo non può affidarsi esclusivamente al bilancio, che invece offre dell’azienda sempre un’immagine al PASSATO, risalente a mesi prima, e quindi lontana dalle condizioni del presente e del futuro. Pensa di dover guidare la tua auto usando solo lo specchietto retrovisore. Il Bilancio è il tuo specchietto retrovisore. Occorre un controllo aziendale diverso, “tempestivo”. E non è un caso che proprio l’art 2086 comma 2° cc, cuore della riforma del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs n°14/2019), parla di “tempestività”. Infatti scopriamo che

“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.

Pertanto l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ………., e ha la responsabilità gestoria dell’impresa (ai sensi dei riformulati primi commi degli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475), ma che risulta carente degli “adeguati assetti” e della loro verifica periodica circa la loro adeguatezza, può legittimare in caso di Crisi, un’azione di responsabilità (articoli 2260, comma 2; 2381, comma 3; 2392, comma 1; 2476, comma 1, Codice civile), le cui conseguenze, penali e patrimoniali, sono già note con le recenti sentenze dei Tribunali di Milano e Roma.

Il Codice della Crisi è già in vigore dal 16 marzo 2019, recentemente rinviato in alcuni suoi istituti, entrerà definitivamente a regime dal prossimo 16/05/2022.

Vuoi scoprire come metterti al riparo da tutto ciò? Vuoi scoprire come attuare un costante monitoraggio degli adeguati assetti? Vuoi avere uno strumento di controllo, che non analizzi i dati contabili considerando solo il Bilancio storico, ma che attraverso pochi e semplici indicatori su quattro aree strategiche (economico-finanziaria, clienti, processi e formazione/innovazione) misuri le performance aziendali, un cruscotto di controllo basato sul modello della Balance Scorecad (BSC) che ti permetta di essere “adeguato” ai sensi del art. 2086, 2° comma cc, in aderenza a quelle che è, la tua strategia d’impresa.

“Non è il più forte o intelligente a sopravvivere, ma chi si adatta meglio al cambiamento” C. DarwinDott.

Giuliano Di Francesco